Quesito di Eta Consulenze al Garante Privacy – Il Datore di Lavoro e i test sierologici. La risposta ufficiale

Nel momento in cui i test sierologici sono diventati disponibili sul mercato le aziende hanno avuto la necessità di ricevere informazioni specifiche in merito, soprattutto nell’ambito privacy. Eta Consulenza si è attivata immediatamente ponendo un importante quesito al Garante.

quesito posto da Eta Consulenze riguardava la richiesta della possibilità, da parte delle aziende, di eseguire autonomamente un trattamento di dati sensibili, quale quello previsto dalla attività di screening con test sierologici, in considerazione del fatto che questi presentano un elevato grado di invasività e che potrebbero, non solo compromettere la libertà di autodeterminazione nella scelta di sottoporsi all’esame diagnostico, ma anche comportare un elevato grado di rischio nella gestione dei medesimi dati sensibili, quali i risultati di un esame ematico.

Il garante della privacy risponde: anche nell’attuale fase emergenziale “in capo al medico competente permane […] il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori”. Con riferimento, dunque, al trattamento di dati relativi alla salute (“particolari”) nel contesto del rapporto di lavoro il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, rimane l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Restano ferme le disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Ulteriori approfondimenti sono stati dati dal Garante in merito alle condizioni di ammissibilità di test sierologici. Solo il medico competente, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Resta ferma la possibilità che i lavoratori aderiscano alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.

Resta altresì fermo che i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.

Eta Consulenze resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Per ulteriori informazioni può contattare Eta Consulenze al seguente LINK

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